La legge 183 del 12 novembre 2011, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi:
- sono obbligati a non accettare e a non richiedere ai cittadini certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti che possono essere sostituite da autocertificazioni o da atti di notorietà;
- sono tenuti ad acquisire d´ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, i recenti provvedimenti governativi sulla semplificazione obbligano a incentivare l'uso dei mezzi telematici per lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni, attivando un processo snellimento amministrativo a tutto vantaggio dell´ utenza, con ottimizzazione dei costi di gestione; in particolare l´art.58 del D.Lgs.82/2005 (Codice dell'´Amministrazione Digitale) prevede, da parte delle Amministrazioni titolari di banche dati informatizzate e quindi accessibili per via telematica, la predisposizione di apposite convenzioni aperte all´adesione di tutte le amministrazioni interessate, sulla base delle linee guida redatte dalla DigitPA.
L´accesso telematico è rivolto agli Enti della Pubblica Amministrazione, comprese le Forze dell´ordine, ai privati gestori di pubblici servizi, agli organismi di diritto pubblico e ad enti che svolgono servizi rilevanti per i cittadini come i CAAF, i Patronati ed altri.
Gli stessi, mediante la stipula di apposite convenzioni con l´Amministrazione Comunale (come da schema tipo e da domanda scaricabili dai link sottostanti), saranno autorizzati e abilitati con apposite credenziali (userid e password) alla consultazione ed estrazione dalla banca dati anagrafica, dei dati necessari all´esercizio delle rispettive competenze istituzionali , collegandosi al link Anagrafe